Art. 20.
(Esclusione della qualifica di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza).

      1. Il personale di cui all'articolo 19 non riveste la qualifica di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria né, salvo quanto previsto dal comma 2, quella di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza. Tali qualità sono sospese durante il periodo di appartenenza al contingente speciale per coloro che la rivestono in base agli ordinamenti dell'amministrazione di provenienza.
      2. In relazione allo svolgimento di attività strettamente necessarie a una specifica operazione dei servizi di informazione e sicurezza o volte alla tutela delle strutture e del personale del DIS o dei servizi di informazione e sicurezza, la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza, con funzioni di polizia di prevenzione, può essere attribuita a taluno dei soggetti appartenenti al contingente speciale di cui all'articolo 19, per non oltre sei mesi rinnovabili, dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del direttore generale del DIS. L'attribuzione di tale qualifica è comunicata al Ministro dell'interno. Nei casi di urgenza, la proposta può essere formulata anche in forma orale e seguita entro ventiquattro ore dalle comunicazioni scritte.
      3. In deroga alle ordinarie disposizioni, il personale di cui all'articolo 19 ha l'obbligo di denunciare fatti costituenti reato esclusivamente ai rispettivi direttori, per il tramite dei propri superiori. Se la denuncia è presentata da un appartenente all'ISE o all'ISI, i direttori dei Servizi riferiscono direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro competente ai sensi, rispettivamente, dell'articolo

 

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6, comma 5, e dell'articolo 7, comma 5, nonché al direttore generale del DIS.
      4. I direttori dei servizi di informazione e sicurezza e il direttore generale del DIS hanno l'obbligo di fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativamente a fatti configurabili come reati, di cui sia stata acquisita conoscenza nell'ambito delle strutture che da essi rispettivamente dipendono.
      5. L'adempimento dell'obbligo di cui al comma 4 può essere ritardato, su autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, quando ciò sia strettamente necessario al perseguimento delle finalità istituzionali dei servizi di informazione e sicurezza.